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ECCO UN BREVE RIASSUNTO DI QUANTO RISPETTO VENGA ACCORDATO ALLA LIBERTÀ DI RELIGIONE NEI TREDICI PAESI EUROPEI DI SEGUITO ELENCATI
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Non si intende, con questo scritto, fornire un resoconto esauriente, ma puntualizzare cosa possa esserci alla base dei problemi ed indicare delle soluzioni.
Nel preparare questo capitolo (e quest’intera pubblicazione) ci siamo resi conto che, in materia di diritti umani, vi è una considerevole discrepanza tra teoria e pratica.
Le salvaguardie scritte esistono. La sfida è far sì che si traducano poi in libertà effettive, grazie alle quali la gente abbia modo di vivere una vita felice, senza subire gli strali di discriminazioni e persecuzioni.
In generale, più stabile e democratica è una nazione, e più i suoi funzionari rispettano quelle salvaguardie dei diritti umani presenti nel corpo delle leggi fondamentali del paese. I funzionari statali dei paesi con un passato totalitario sono i più portati ad atteggiamenti sprezzanti nei confronti dei diritti umani. Le violazioni che ne conseguono vengono spesso giustificate con argomentazioni tipo: “Quelli si definiscono una religione, ma in realtà non lo sono”. Quasi tutti i paesi europei hanno costituzione, leggi o tradizioni che proteggono i diritti umani. Nella teoria tali libertà sono contemplate. La sfida è far sì che si traducano in libertà effettive, grazie alle quali la gente abbia modo di vivere una vita felice, senza subire gli strali di discriminazioni e persecuzioni.
La risposta è quella già espressa nel settembre del 1996 dal Tribunale Europeo dei Diritti Umani in merito alla vertenza Manoussakis contro lo stato della Grecia: non è compito dello stato giudicare se una religione sia o no tale. È sufficiente, a tal fine, che un corpo di fedeli ritenga sinceramente di costituire una religione.
Tale sentenza è in linea con la politica espressa dal Consiglio Europeo in uno studio pubblicato dal suo Direttorio per i Diritti Umani, secondo cui il termine “religione” è “incondizionato”, in quanto “il rispetto dei diritti di libertà di religione non è ristretto alle religioni diffuse e riconosciute universalmente, ma si applica anche alle fedi poco frequentate e virtualmente sconosciute. Il termine ’religione’ viene dunque inteso in senso ampio”.
Per quanto possa sembrare che ciò porti ad un’apertura anche troppo ampia alla religione, quando allo stato viene permesso di stabilire parametri sulla religione la storia ce ne mostra le conseguenze. Mostrando di avvalorare ufficialmente l’idea che alcune religioni minoritarie siano “non riconosciute”, lo stato offre un fertile terreno alla discriminazione. Alla maggioranza della gente viene logico, vedendo il mancato riconoscimento, dedurne che il credo e le pratiche dei seguaci di religioni minori non meritino quei diritti accordati alle religioni riconosciute.
Come ha fatto notare il Tribunale Europeo nel caso Manoussakis, azioni apparentemente innocue da parte del governo che creino restrizioni ai diritti delle minoranze religiose hanno l’effetto di “armi letali contro il diritto alla libertà di religione.”
Nel 1997, il Centro per i Diritti Umani dell’università dell’Essex (uno dei più eminenti organismi d’Europa per i diritti dell’Uomo) ha pubblicato uno studio fondamentale: Libertà di religione e di credo: resoconto mondiale. Detto studio, condotto da esperti di religione in tutto il mondo, ha specificatamente espresso nelle proprie conclusioni che le religioni nuove debbono essere trattate allo stesso modo delle religioni tradizionali.
“La libertà di religione, quindi, non va interpretata dagli stati in modo restrittivo così, ad esempio, da contemplarvi soltanto le religioni tradizionali del mondo. Le religioni nuove o minoritarie hanno diritto a pari rispetto. Tale principio assume un’importanza particolare alla luce delle prove (che si riflettono nei rapporti riguardanti i singoli paesi elencati, inclusi quelli della sezione europea) che rivelano come i nuovi movimenti religiosi siano periodicamente oggetto di discriminazioni e repressioni.”
L’interferenza del governo nel credo e nelle pratiche di religioni minoritarie crea un clima nel quale la persecuzione religiosa è all’ordine del giorno. Sono considerazioni del genere, cui la storia ha ampiamente dato ragione, che hanno portato alla formulazione di un corpo di leggi internazionali atte a salvaguardare la libertà di religione da interferenze da parte dello stato, ed a sancire il pluralismo religioso. Lo stato ha diritto di intervenire unicamente là dove la pubblica linea di condotta sia stata violata; e quindi nei confronti del singolo, non contro l’intero corpo dei fedeli. Nei paesi europei a nessuno verrebbe in mente di incriminare la Chiesa Cattolica perché un suo sacerdote è stato accusato di un illecito. Non si dovrebbe quindi pensare che una religione minoritaria debba rispondere civilmente o penalmente degli illeciti di cui sia stato accusato uno o più dei suoi fedeli.
continua...
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