BELGIO
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La legge belga proibisce la discriminazione per motivi religiosi.

Cattolicesimo, protestantesimo, giudaismo, anglicanesimo, islamismo e cristianesimo ortodosso (greco e russo) ricevono tutti quanti sovvenzioni dallo stato, pagate da tutti i contribuenti. Ciascuna religione ha diritto inoltre a fornire insegnanti, pagati dallo stato, per l’istruzione religiosa nelle scuole, sebbene non tutte si avvalgano di tale diritto.

Nel maggio del 1997, una commissione parlamentare ha pubblicato un rapporto sulle attività delle cosiddette “sette"in Belgio. Tale rapporto ha immediatamente creato una controversia, in quanto caldeggiava la discriminazione selettiva per non meno di 189 gruppi religiosi diversi, tra i quali un certo numero di associazioni religiose cattoliche, protestanti e buddiste. Com’è stato sottolineato tanto nel corso del dibattito parlamentare sul rapporto quanto da studiosi della religione, le conclusioni cui si giungeva nel rapporto stigmatizzavano gli appartenenti a tali religioni sulla base di informazioni e dicerie peraltro non verificate. Sebbene il Parlamento abbia dovuto, con riluttanza, accettare il rapporto, lo ha fatto con la condizione che l’elenco dei 189 gruppi religiosi che vi venivano nominati non venisse considerato valido.

Le proposte avanzate nel rapporto, che sono state criticate in quanto anticostituzionali, non sono state poste in atto. Il rapporto, tuttavia, apre la strada alla discriminazione religiosa in Belgio.

L’articolo 11 della costituzione stabilisce che:

“Il godimento dei diritti e delle libertà accordati alla popolazione belga deve essere garantito senza discriminanti. A tal fine, la legge e la normativa si fanno garanti dei diritti e delle libertà delle minoranze ideologiche e filosofiche.”

Articolo 21:

“Allo stato è fatto divieto di ingerenza nella nomina dei ministri di qualunque religione, ed il divieto di proibire a detti ministri di comunicare con i propri superiori e di pubblicare i propri atti tranne quando, in quest’ultimo caso, non si contravvenisse ai comuni obblighi in materia di stampa e di pubblicazioni.”

Articolo 19:

La libertà di culto, la pratica pubblica di quest’ultimo, così come la libertà di esprimere le proprie opinioni in qualunque materia vengono garantite, tranne in caso di repressione di illeciti commessi nell’esercizio di tali libertà.”

Esiste inoltre una Intesa Culturale Belga del 16 luglio 1931 che recita:

“Articolo 1: In applicazione degli articoli 6B e 59B, paragrafo 7 della costituzione, i decreti votati da qualsivoglia concilio culturale non potranno contenere discriminazioni di carattere ideologico o filosofico e non potranno sancire restrizioni ai diritti ed alle libertà di minoranze ideologiche o filosofiche.”


continua...




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