DANIMARCA
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La costituzione danese protegge la libertà di religione. La Chiesa Evangelica Luterana è, in base alla costituzione, la chiesa di stato. Nelle scuole si impartisce educazione religiosa nella religione di stato, per quanto gli allievi di altra fede siano scusati se non vi attendono.
La Chiesa Evangelica fa sapere al Ministero per la Chiesa presente nel governo a quali gruppi debba essere accordato il riconoscimento ufficiale ed il diritto di celebrare il matrimonio. Che debba essere la chiesa di stato a stabilirlo è oggetto di controversie, vista la prevedibile ingerenza di pregiudizi in un sistema ove è una religione a stabilire se un’altra religione sia da considerarsi “legittima”.
Le potenzialità discriminatorie di tale sistema sono apparse chiare nel novembre del 1966, quando il Ministero per la Chiesa ha negato la richiesta di licenza di celebrare un matrimonio (che, se accettata, avrebbe valso da riconoscimento religioso in Danimarca) alla Società Internazionale per la Coscienza di Krishna (ISKON) che vanta radici risalenti ad un movimento di riforma avutosi nel 15° secolo nell’ambito delle tradizioni induiste. Nonostante il fatto che l’ISKON abbia avuto ampi riconoscimenti quale religione, il Ministero per la Chiesa ha respinto la richiesta in base alla straordinaria motivazione che l’ISKON non costituisce “un’effettiva comunità religiosa nel senso ordinario del termine”.
Tale decisione violava la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e l’Intesa Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), che la Danimarca ha sottoscritto. È stata severamente criticata non solo da studiosi di religione danesi, ma anche dagli stessi mass media della Danimarca. Il luglio successivo, il Ministero per la Chiesa inaspettatamente revocava la propria decisione, ed oggi l’ISKON gode, in Danimarca, del riconoscimento ufficiale quale religione.
Il governo danese ha stabilito che, perché venga accordato il riconoscimento religioso, debbano essere rispettati i requisiti seguenti:
a. Che si tratti di una comunità religiosa, e non semplicemente di un’associazione filosofica;
b. che il suo scopo primario sia l’adorazione di Dio e che la religione abbia degli insegnamenti propri.
Al Fascicolo VII, Paragrafo 67, la costituzione recita:
“I cittadini avranno il diritto di costituire congregazioni per l’adorazione di Dio, nella forma che sia in armonia con le loro convinzioni, a condizione che non si insegni o commetta nulla che sia in disaccordo con i canoni della morale o con l’ordine pubblico.”
E, al Paragrafo 70:
“Nessuna persona potrà, a motivo del suo credo o della sua discendenza, esser privata dei propri diritti civili e politici né per tali motivi avrà facoltà di trasgredire ad alcuno dei comuni doveri civici.”
continua...
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