ITALIA
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La costituzione protegge la libertà di religione. Il governo elargisce sussidi alla Chiesa Cattolica, alla Chiesa Avventista ed alle Assemblee di Dio. Il contribuente ha la facoltà di indicare che una percentuale stabilita delle tasse che versa vada ad una di queste chiese. La Comunità Buddista nel 1993 ha fatto domanda di avvalersi delle stesse sovvenzioni, ma il governo non le ha ancora risposto.

Nelle scuole l’insegnamento della religione cattolica è facoltativo.

La legge vieta la discriminazione per motivi di religione. Le violazioni della libertà di religione, però, non sono infrequenti. Pur avendo vinto dozzine di cause nelle quali è stata riconosciuta la sua natura religiosa, la Chiesa di Scientology ha dovuto affrontare l’improvviso sequestro delle sue strutture ed irruzioni nelle case private dei singoli Scientologist.

Nel 1986 a Milano un giudice istruttore ordinava la chiusura di 20 tra Chiese e Missioni di Scientology, obbligando la Chiesa ad aprire immediatamente nuove strutture. Avevano inizio i procedimenti giudiziari. Nel 1991 la Chiesa vinceva in primo grado presso il Tribunale di Milano, che assolveva quasi tutti gli imputati e sanciva che la Chiesa era un’organizzazione senza fini di lucro e non era colpevole di alcun reato. Lo Stato ricorreva in appello e la vertenza, dopo sentenze ampiamente contrastanti nei tribunali dei livelli intermedi, è arrivata in Cassazione. La Cassazione, tra le altre critiche, ha stigmatizzato il fatto che una Corte di livello inferiore avesse mancato di attenersi ai criteri fissati dalla Corte Costituzionale per stabilire cosa sia una religione, ed ignorato i numerosi documenti e testimonianze che dimostravano la natura religiosa di Scientology.

L’articolo 8 della costituzione italiana recita:

(1) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

(2) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

(3) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo19:

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

Articolo 20:

“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.”

Inoltre, incitare all’odio nei confronti di altri a motivo della religione cui appartengono è un reato penale, in Italia.


continua...




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