APPENDICE:

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
(stralci pertinenti)
INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI
(stralci pertinenti)
INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
(stralci pertinenti)
PROTOCOLLO FACOLTATIVO DELL’INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
(stralci pertinenti)
CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
(stralci pertinenti)
DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI VIENNA DELLA ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE EUROPEA, MARZO 1989
(stralci)



DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI VIENNA DELLA ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE EUROPEA, MARZO 1989
(stralci)

Il documento conclusivo è stato firmato e ratificato da tutte le nazioni che compaiono in questa pubblicazione.

16. Al fine di assicurare la libertà dell’individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l’altro,

16.1 – adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l’esercizio e il godimento dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l’effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti;

16.2 – favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti;

16.3 – riconosceranno, su loro richiesta, alle comunità di credenti, che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati, lo status per esse previsto nei rispettivi paesi;

16.4 – rispetteranno il diritto di tali comunità religiose di

  • costituire a mantenere luoghi di culto e riunione liberamente accessibili,

  • organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale,

  • scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle proprie norme nonché a qualsiasi intesa liberamente accettafa fra esse e il proprio Stato,

  • sollecitare e ricevere contributi volontari sia finanziari che d’altro genere;

    16.5 – si impegneranno in consultazioni con i capi, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fine di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa;

    16.6 – rispetteranno il diritto di ciascuno di impartire e ricevere un’istruzione religiosa nella lingua di propria scelta, individualmente o in associazione con altri;

    16.7 – rispetteranno, in tale contesto, fra l’altro , la libertà dei genitori di assicurare l’educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente ai propri convincimenti;

    16.8 – consentiranno la formazione di personale religioso nelle istituzioni appropriate;

    16.9 – rispetteranno il diritto dei singoli credenti e delle comunità di credenti di acquisire, possedere ed utilizzare libri sacri, pubblicazioni religiose nella lingua di loro scelta ed altri oggetti e materiali relativi alla pratica della religione o della convinzione;

    16.10 – consentiranno ai culti, alle istituzioni e alle organizzazioni religiose la produzione, l’importazione e la diffusione di pubblicazioni e materiali religiosi;

    16.11 – considereranno favorevolmente l’interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico dialogo, fra l’altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa.

    17 – Gli Stati partecipanti riconoscono che l’esercizio dei summenzionati diritti relativi alla libertà di religione o convinzione può essere soggetto soltanto alle limitazioni stabilite per legge e conformi al loro obblighi in base al diritto internazionale e ai loro impegni internazionali. Nelle proprie leggi e regolamenti e nella loro applicazione essi assicureranno la piena ed effettiva attuazione della libertà di pensiero, coscienza, religione o convinzione.




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